giovedì 11 marzo 2010

Eolico selvaggio off-shore: non esiste altra strada rispetto al conflitto istituzionale con lo Stato

Dal sito internet "www.chiccoporcu.it", 6 marzo 2010.

E’importante che attorno alle autorizzazione per la realizzazione di impianti eolici off shore nel Golfo di Cagliari vi sia stata una mobilitazione bipartisan di tutte le forze politiche e unitarie di tutte le amministrazioni comunali interessate. Qualche mese fa la stessa cosa successe per analogo impianto eolico che si voleva fare nel Golfo di Oristano, a 800 metri dalla costa, in un tratto di mare su cui si affaccia uno degli angoli piu' suggestivi della Sardegna, l'arco di S'Archittu.
Domani la stessa cosa può succedere in qualsiasi parte della Sardegna: in uno dei tratti più suggestivi nel Golfo di Orosei, come in quello di Olbia o dell’Asinara. Non si tratta di essere contro o meno l’eolico in mare( personalmente non siamo del tutto contrari ad affrontare l’argomento) si tratta in primo di rivendicare un potere di decidere dei sardi su che cosa fare nel mare di Sardegna.
Il fatto è che ad oggi da un punto di vista giuridico la Sardegna si trova quasi del scoperta, priva di un potere decisorio vero sulla materia e come tale riconosciuto dalla Stato. Per assurdo, se qualcuno decidesse di circondare tutto il mare di Sardegna di pale eoliche a poche centinaia di metri dalle coste o a qualche Km dalla battigia secondo un interpretazione della legislazione vigente in materia potrebbe pure farlo, con una semplice autorizzazione ministeriale.
Le procedure di autorizzazione per la realizzazione di impianti eolici off shore sono disciplinate dall’art 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”e successive modifiche. Al comma 3 dell’art 12. in materia di ”Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” si dispone quanto segue : Per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima l'autorizzazione ....e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato….. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni.
Nel 2007 con la legge Finanziaria del Governo Prodi ('art. 2, c. 158 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285 ) fu introdotta la seguente disposizione : “In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano” Successivamente il Governo Berlusconi soppresse tale disposizione che riconosceva un potere di intervento alla regione con 'art. 27 ,comma 44, della L. n. 99/2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136”.
Dunque, ad oggi, la situazione è questa : l'art. 27, comma 44, della legge 99/2009, riscrivendo il comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, fa venir meno, in caso di dissenso nel rilascio delle autorizzazioni, la competenza della Regione a decidere sul rilascio delle autorizzazioni.
Ad oggi , quindi, sulle procedure di autorizzazione il solo titolato a decidere è il Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima. In definitiva quindi la Regione Sardegna non ha strumenti giuridici a disposizione per impedire il rilascio di autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti. E’ perciò in astratto possibile circondare il perimetro delle coste del mare della Sardegna di torri con pali eoliche senza che la Sardegna al di là della strumenti della pressione politica possa giuridicamente fare qualche cosa.
Tuttavia, la riscrittura della legge del 2003 operata dal Governo Berlusconi potrebbe presentare profili di incostituzionalità poiché fa venir meno la competenza a decidere, in caso di parere contrario all’insediamento , della Regione. Questo si può dire se si segue la logica e la motivazione della sentenza di una sentenza della Corte Costituzionale la n. 88/2009 della Corte Costituzionale, sentenza intervenuta a seguito della richiesta sollevata dalla Regione Toscana che riteneva la normativa del 2003 lesiva delle competenze regionali. La Corte infatti respinse il ricorso proprio in virtù del fatto che la normativa del 2003 aveva subito una modifica che riconosceva prerorogative alle regioni che prima non erano riconosciute.
Tuttavia tale effetto di incostituzionalità non è automatico, ma richiede una previa declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte, a seguito di rimessione della questione da parte di una Regione (in via diretta, oggi non dovrebbe essere più possibile perché scaduto il termine dei 60 giorni per l'impugnazione della legge da parte della Regione) o del giudice (in via incidentale). Al momento attuale in caso di autorizzazione concessa dal Ministero ne i comuni ne la Regione Sardegna potrebbero fare niente, neanche ricorso al TAR. Infatti, il ricorso al TAR contro l'autorizzazione all'insediamento di impianti eolici off-shore rilasciata dal Governo - a seguito del quale ricorso il TAR potrebbe investire della questione della costituzionalità della norma la Corte Costituzionale - potrà essere fatto solamente da un soggetto (per esempio, un impresa che ha fatto analoga richiesta per l’utilizzo di quello specchio di mare) controinteressato al rilascio dell'autorizzazione all'insediamento. Ecco perché la Regione Sardegna, se oggi vuol far valere in maniera chiara e senza affidarsi a ricorsi altrui le proprie prerogative ed i propri diritti non ha altra strada che rivendicare direttamente le proprie prerogative con una norma di attuazione dello Statuto regionale. Un'altra strada è quella che ha detto di voler perseguire il Presidente della Regione Cappellacci facendo leva sulle integrazioni al Piano Paesaggistico regionale approvate con la legge il Consiglio regionale della Sardegna ha recentemente approvato la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4. All'articolo 13 si della legge si dichiara: il mare territoriale, per la sua stretta interrelazione con le aree tutelate ai sensi degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, di primario interesse paesaggistico. Rimane il fatto che la Regione avrebbe dovuto impugnare nei termini la legge dello Stato e, purtroppo, ha omesso di farlo.
Stabilisce poi che “la Regione considera meritevoli di tutela, e ne fa oggetto di integrale conservazione, le praterie di posidonia, secondo anche quanto previsto dalla direttiva comunitaria n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e ne costituiscono "habitat prioritario" vietando qualunque intervento che possa comprometterne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale dell'habitat naturale.
In teoria quindi, stante il fatto che il Governo non ha eccepito l’incostituzionalità di tale disposizioni, la Regione Sardegna a fronte di autorizzazione date senza il parere della regione e dei comuni interessati potrebbe sollevare conflitto di attribuzione presso la Corte Costituzionale. Anche questa è una strada, anche se in questo caso la Regione dovrebbe intervenire a fronte di un autorizzazione già concessa, la soluzione migliore rimane a nostro giudizio è quella di percorrerle tutti e due. Lo schermo e la protezione della Legge Regionale potrebbe anche non bastare. Quello che non si può fare la Regione Sardegna è affidarsi ai buoni uffici dell'attuale maggioranza di Governo della Regione con il Governo centrale. La vicenda G8 , la Sassari Olbia, il blocco dei Fondi Fas, il problema della continuità territoriale consiglerebbero qualche diffidenza anche da parte dell'attuale esecutivo regionale.

Giulio Calvisi e Chicco Porcu

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